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| === La legge sulla stampa === | === La legge sulla stampa === | ||
| La legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) dispone tutta una serie di obblighi tesi, in definitiva, al '''controllo della stampa  | La legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) dispone tutta una serie di obblighi tesi, in definitiva, al '''controllo della stampa da parte dello [[Stato]]'''. Tra questi, risultano particolarmente indicativi i segueni:   | ||
| * Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. | * Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. | ||
| * Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. | * Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile. | ||
| * Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. | * Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche. | ||
| * Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. | * Repressione della stampa non controllata, ossia clandesina:  | ||
| ::Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. | |||
| == Voci correlate ==   | == Voci correlate ==   | ||