Licenza Copyzero 1.0 - testo integrale

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LICENZA COPYZERO 1.0

1. Definizioni
	a. Opera originale: un'opera non basata su un'altra opera.
	b. Opera originaria: l'opera su cui si basa un'opera derivata.
	c. Opera derivata: un'opera basata su un'opera originaria.
	d. Autore dell'opera: il creatore di un'opera originale o il creatore di un'opera
           derivata che differisce in modo sostanziale dall'opera originaria.
	e. Riproduzione: moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o 
           permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la
           copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la
           fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
	f. Trascrizione: uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta 
           o riprodotta.
	g. Comunicazione: impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il 
          telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi 
           analoghi; comunicazione al pubblico via satellite e ritrasmissione via cavo; 
           messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa 
           avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
	h. Distribuzione: messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, 
           del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale 
           dell'opera o degli esemplari di essa; diritto esclusivo di introdurre nel 
          territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le 
           riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
	i. Traduzione: traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.
	j. Elaborazione: ogni forma di modificazione, di elaborazione e di trasformazione 
           dell'opera (vedi punto 3, lettera j).
	k. Noleggio: cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, 
          tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini
           del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
	l. Prestito: cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, 
          tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un 
           periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui alla lettera 
           precedente.
	m. Diritti connessi: diritti del produttore di fonogrammi, diritti dei produttori di
           opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, diritti
           relativi all'emissione radiofonica e televisiva, diritti degli artisti interpreti
           e degli artisti esecutori, diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al 
           pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti 
           patrimoniali d'autore, diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di 
           opere di pubblico dominio, diritti relativi a bozzetti di scene teatrali, diritti
           relativi alle fotografie, diritti relativi alla corrispondenza epistolare, 
           diritti relativi al ritratto, diritti relativi ai progetti di lavori 
           dell'ingegneria, altri diritti indicati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.
	n. Misure tecnologiche di protezione: tutte le tecnologie, i dispositivi o i 
	   componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a 
	   impedire o limitare atti autorizzati o non autorizzati dai titolari di diritti 
	   d'autore e di diritti connessi.

2. Ambito di applicazione della licenza
Questa licenza si applica alle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono 
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla 
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

3. Opere dell'ingegno oggetto della licenza
In particolare questa licenza si applica:
	a. alle opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto 
           se in forma scritta quanto se orale;
	b. alle opere e alle composizioni musicali, con o senza parole, le opere 
           drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera 
           originale;
	c. alle opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per 
           iscritto o altrimenti;
	d. alle opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione 
           e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
	e. ai disegni e alle opere dell'architettura;
	f. alle opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di 
           semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II 
           della legge 22 aprile 1941, n. 633;
	g. alle opere fotografiche e a quelle espresse con procedimento analogo a quello 
           della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai 
           sensi delle norme del Capo V del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633;
	h. alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e 
           valore artistico;
	i. alle opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, 
           che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del 
           coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, 
           religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le 
           antologie, le riviste e i giornali, indipendentemente e senza pregiudizio dei 
           diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte;
	j. senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, alle elaborazioni 
           di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le 
          trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed 
           aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli 
           adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera 
           originale.

4. Nota di copyright
La presente licenza deve essere allegata o collegata a un documento indicante i dati 
relativi al copyright, e tale documento deve essere allegato o collegato all'opera, 
secondo una delle seguenti formule:
	a. [Titolo opera originale] Copyright © [anno/i] [nome/i autore/i].
	   Quest'opera è oggetto di Licenza Copyzero, per vedere la licenza consultare il 
           documento allegato.
	b. [Titolo opera originale] Copyright © [anno/i] [nome/i autore/i].
	   Quest'opera è oggetto di Licenza Copyzero, per vedere la licenza consultare il 
           documento [nome file].
	c. [Titolo opera originale] Copyright © [anno/i] [nome/i autore/i].
	   Quest'opera è oggetto di Licenza Copyzero, per vedere la licenza visitare 
           l'indirizzo web [indirizzo web].
In caso di opera derivata, i nomi dell'opera originaria e del/dei suo/suoi autore/i devono 
precedere i nomi dell'opera derivata e del/dei suo/suoi autore/i, secondo la formula:
[Titolo opera originaria] Copyright © [anno/i] [nome/i autore/i];
[Titolo opera derivata] Copyright © [anno/i] [nome/i autore/i].

5. Licenza
Il licenziante autorizza il licenziatario ad esercitare i diritti sull'opera qui di seguito 
elencati:
	a. diritto di pubblicare l'opera;
	b. diritto di utilizzare a scopo di lucro l'opera;
	c. diritto di riprodurre l'opera;
	d. diritto di trascrivere l'opera;
	e. diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera;
	f. diritto di comunicare al pubblico l'opera;
	g. diritto di distribuire l'opera;
	h. diritto di tradurre l'opera;
	i. diritto di elaborare l'opera;
	j. diritto di pubblicare le opere in raccolta;
	k. diritto di modificare l'opera;
	l. diritto di noleggiare l'opera;
	m. diritto di dare in prestito l'opera;
	n. diritto di autorizzare il noleggio dell'opera da parte di terzi;
	o. diritto di autorizzare il prestito dell'opera da parte di terzi.

6. Diritti connessi
Il licenziante dichiara di essere il titolare dei diritti connessi ed autorizza il 
licenziatario ad esercitarli.

7. Clausola SIAE
Il licenziante dichiara di non essere iscritto alla SIAE.

8. Clausola di persistenza
Ogni opera derivata deve essere rilasciata con licenza che preveda:
	a) la rinuncia, da parte del licenziante, creatore dell'opera derivata, 
           all'esercizio esclusivo dei diritti elencati al punto 5;
	b) una clausola analoga a quella indicata al punto 9;
	c) una condizione di persistenza analoga alla presente.

9. Clausola sul Digital Rights Management (DRM)
Non è possibile apporre sull'opera misure tecnologiche di protezione.

10. Risoluzione della licenza
La presente licenza si intenderà risolta, e i diritti con essa concessi si estingueranno 
automaticamente, in caso di inadempimento della presente licenza da parte del licenziatario, 
ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4, 5, 6, 8 e 9.

11. Disclaimer
Il licenziante non presta alcuna garanzia con riguardo all'opera e si esime da ogni 
responsabilità che possa derivare dall'uso dell'opera o dalla presente licenza.
Il presente disclaimer non ha lo scopo di escludere o di limitare la responsabilità del 
licenziante in caso di dolo o colpa grave e nei casi in cui tale esclusione o limitazione 
non è consentita in forza di inderogabile disposizione di legge.

12. Legge applicabile e Foro competente
La presente licenza è soggetta alle leggi della Repubblica Italiana.
Per ogni disputa connessa alla presente licenza, sarà competente il Foro del capoluogo 
(Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, 
Venezia) più vicino al domicilio dell'autore dell'opera originaria.
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