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=== La legge sulla stampa === | === La legge sulla stampa === | ||
La legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) dispone tutta una serie di obblighi tesi, in definitiva, al '''controllo della stampa da parte dello [[Stato]]'''. Tra questi, risultano particolarmente significativi i seguenti: | La legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa, applicabile anche ai giornali online, poiché è assimilati ai giornali cartacei tradizionali) dispone tutta una serie di obblighi tesi, in definitiva, al '''controllo della stampa da parte dello [[Stato]]'''. Tra questi, risultano particolarmente significativi i seguenti: | ||
* «Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore» ('''l'anonimato non è consentito, ogni opinione deve avere un volto e un indirizzo'''). | * «Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore» ('''l'anonimato non è consentito, ogni opinione deve avere un volto e un indirizzo'''). | ||
* «Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile» ('''occorre una persona determinata cui addossare eventuali responsbilità, ma se la persona in questione è al servizio di partiti e/o multinazionali, non correrà rischi perché sarà protetta'''). | * «Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile» ('''occorre una persona determinata cui addossare eventuali responsbilità, ma se la persona in questione è al servizio di partiti e/o multinazionali, non correrà rischi perché sarà protetta'''). | ||
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* '''Repressione della stampa non autorizzata e controllata, definita stampa clandestina''': | * '''Repressione della stampa non autorizzata e controllata, definita stampa clandestina''': | ||
::«Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero». | ::«Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero». | ||
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