Libertà di stampa: differenze tra le versioni

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=== La legge sulla stampa ===
=== La legge sulla stampa ===
La legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) dispone tutta una serie di obblighi tesi, in definitiva, al '''controllo della stampa da parte dello [[Stato]]'''. Tra questi, risultano particolarmente indicativi i segueni:  
La legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa) dispone tutta una serie di obblighi tesi, in definitiva, al '''controllo della stampa da parte dello [[Stato]]'''. Tra questi, risultano particolarmente significativi i seguenti:  
* «Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore».
* «Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore» ('''l'anonimato non è consentito, ogni opinione deve avere un volto e un indirizzo''').
* «Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile».
* «Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile» ('''occorre una persona determinata cui addossare eventuali responsbilità, ma se la persona in questione è al servizio di partiti e/o multinazionali, non correrà rischi perché sarà protetto''').
* «Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche».
* «Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche» ('''se non si ha diritto di voto, non si ha diritto ad aprire un giornale''').
* Repressione della '''stampa non autorizzata e controllata''', definita '''stampa clandestina''':  
* Repressione della '''stampa non autorizzata e controllata''', definita '''stampa clandestina''':  
::«Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero».
::«Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero».
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