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Nel Vecchio Continente una parte rilevante dei plagi e delle ristampe abusive si manifestavano nell'illecita riproduzione di opere di autori principalmente di altri stati <ref>Numerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la [[Francia]] culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa saggistica originata dal cennato caso [[Alessandro Manzoni|Manzoni]]-[[Felice Le Monnier|Le Monnier]].</ref> (non che mancasse peraltro l'uso di fare "vittime" fra i connazionali), con all'apice di questa criticità il clamoroso caso delle accuse rivolte a [[Leibniz]] di aver plagiato il lavoro di [[Isaac Newton|Newton]] sull'[[analisi infinitesimale]], un caso che con i séguiti polemici che ebbe divenne un vero e proprio [[incidente diplomatico]] e fu causa di una grave frattura fra gli ambienti scientifici inglesi e continentali. Nelle more dell'attesa di decisive definizioni dottrinali circa la proprietà letteraria, da un lato i governi fecero intanto ricorso ad una discreta [[trattato internazionale|trattatistica]] internazionale, a complemento di interventi legislativi interni, per tutelare ciascuno i propri autori; dall'altro lato, autori illustri anche di scienze non direttamente giuridiche si dedicarono al tema apportandovi contributi in genere volti al riconoscimento di prerogative autorali. [[Immanuel Kant|Kant]], ad esempio, ne ''L'illegittimità della ristampa dei libri'' <ref>Immanuel Kant, ''L'illegittimità della ristampa dei libri (Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks)'', [[1795]]</ref>, del [[1795]] con [[sillogismo]] riaffermava la separazione fra la proprietà della singola copia di un'opera ed il diritto di effettuarne riproduzioni <ref>Il sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una ''cosa'' (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant - appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario della copia, anche perché essendo un diritto ''personale'', non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale.</ref>.
Nel Vecchio Continente una parte rilevante dei plagi e delle ristampe abusive si manifestavano nell'illecita riproduzione di opere di autori principalmente di altri stati <ref>Numerose ad esempio le polemiche fra gli stati italiani e la [[Francia]] culminate e riassunte (quasi sempre polemicamente) nella corposa saggistica originata dal cennato caso [[Alessandro Manzoni|Manzoni]]-[[Felice Le Monnier|Le Monnier]].</ref> (non che mancasse peraltro l'uso di fare "vittime" fra i connazionali), con all'apice di questa criticità il clamoroso caso delle accuse rivolte a [[Leibniz]] di aver plagiato il lavoro di [[Isaac Newton|Newton]] sull'[[analisi infinitesimale]], un caso che con i séguiti polemici che ebbe divenne un vero e proprio [[incidente diplomatico]] e fu causa di una grave frattura fra gli ambienti scientifici inglesi e continentali. Nelle more dell'attesa di decisive definizioni dottrinali circa la proprietà letteraria, da un lato i governi fecero intanto ricorso ad una discreta [[trattato internazionale|trattatistica]] internazionale, a complemento di interventi legislativi interni, per tutelare ciascuno i propri autori; dall'altro lato, autori illustri anche di scienze non direttamente giuridiche si dedicarono al tema apportandovi contributi in genere volti al riconoscimento di prerogative autorali. [[Immanuel Kant|Kant]], ad esempio, ne ''L'illegittimità della ristampa dei libri'' <ref>Immanuel Kant, ''L'illegittimità della ristampa dei libri (Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks)'', [[1795]]</ref>, del [[1795]] con [[sillogismo]] riaffermava la separazione fra la proprietà della singola copia di un'opera ed il diritto di effettuarne riproduzioni <ref>Il sillogismo usato, in estrema sintesi, esprimeva che essere proprietari di una ''cosa'' (ad esempio un libro) comprendeva sì il diritto di proprietà sulla cosa, ma non poteva comprendere diritti personali su terzi. Lo stampatore, per conto suo, aveva invece il certo diritto, diritto personale positivo, di essere l'editore dello scritto contenuto nel libro. Il diritto di riproduzione non poteva perciò - secondo appunto Kant - appartenere ad entrambi, era accertato che fosse dello stampatore e non poteva dunque essere contemporaneamente anche del proprietario della copia, anche perché essendo un diritto ''personale'', non poteva avere scaturigine dalla concreta proprietà di una cosa materiale.</ref>.


Sul piano legislativo, nell'imminenza ed al sorgere del [[XIX secolo]], fiorirono norme e trattati internazionali <ref>Il cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità </ref> da [[Venezia]] alla [[Francia]], dalla [[Prussia]] alla [[Gran Bretagna]], mentre oltreoceano gli appena indipendenti [[Stati Uniti]] già nel [[1787]] avevano inserito nella loro [[Costituzione degli Stati Uniti|costituzione]] la garanzia di tutela del diritto autorale <ref>{{en 2}} [http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_United_States_of_America Constitution of the United States of America], Articolo 1, sezione 8, comma 8: ''To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries''</ref>.  
Sul piano legislativo, nell'imminenza ed al sorgere del [[XIX secolo]], fiorirono norme e trattati internazionali <ref>Il cui scopo era di garantire reciprocità nella tutela degli autori delle rispettive nazionalità </ref> da [[Venezia]] alla [[Francia]], dalla [[Prussia]] alla [[Gran Bretagna]], mentre oltreoceano gli appena indipendenti [[Stati Uniti]] già nel [[1787]] avevano inserito nella loro [[Costituzione degli Stati Uniti|costituzione]] la garanzia di tutela del diritto autorale <ref>[http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_United_States_of_America Constitution of the United States of America], Articolo 1, sezione 8, comma 8: ''To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries''</ref>.  


Malgrado una così grande e partecipata elaborazione sulla tutela dei diritti, non altrettanto spessore ebbe l'indagine sulla "terra di nessuno" che al copyright residuava. Dal punto di vista del [[diritto internazionale]], il pubblico dominio è oggi perciò, come in passato, solo quell'insieme di opere d'ingegno e altre conoscenze (opere d'arte, [[musica]], [[scienze]], invenzioni, ecc.) sulle quali nessuna persona o organizzazione ha un interesse proprietario (tipicamente un [[monopolio]] concesso governativamente come il [[diritto d'autore]] o il [[brevetto]]). Tali opere e invenzioni sono considerate parte dell'eredità culturale pubblica, e chiunque può utilizzarle o modificarle senza restrizioni (se non si considerano le leggi che riguardano sicurezza, esportazione, ecc.).
Malgrado una così grande e partecipata elaborazione sulla tutela dei diritti, non altrettanto spessore ebbe l'indagine sulla "terra di nessuno" che al copyright residuava. Dal punto di vista del [[diritto internazionale]], il pubblico dominio è oggi perciò, come in passato, solo quell'insieme di opere d'ingegno e altre conoscenze (opere d'arte, [[musica]], [[scienze]], invenzioni, ecc.) sulle quali nessuna persona o organizzazione ha un interesse proprietario (tipicamente un [[monopolio]] concesso governativamente come il [[diritto d'autore]] o il [[brevetto]]). Tali opere e invenzioni sono considerate parte dell'eredità culturale pubblica, e chiunque può utilizzarle o modificarle senza restrizioni (se non si considerano le leggi che riguardano sicurezza, esportazione, ecc.).
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