Centri di Identificazione ed Espulsione: differenze tra le versioni

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===La “Bossi-Fini” ===
===La “Bossi-Fini” ===


Nel luglio [[2002]] il governo di centro destra approva la cosiddetta “'''Bossi-Fini'''” (legge n°189). Questa legge, nettamente peggiorativa della precedente, riduce le possibilità di entrare regolarmente in [[Italia]], rende molto difficoltoso il ricongiungimento familiare e lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro. In pratica la “'''Bossi-Fini'''” sembra voler produrre appositamente clandestinità e quindi docile manodopera, facilmente ricattabile, per gli imprenditori italiani. Secondo tale legge il trattenimento nei '''CPT''' dovrebbe durare 30 giorni più altri eventuali 30 giorni di proroga (nella realtà quei 30 giorni di eventuale proroga divengono la regola e non l'eccezione). Se entro quei 60 giorni il detenuto non viene rimpatriato, è rilasciato con l'obbligo di lasciare il paese ma se non lo fa entro 5 giorni scatta il reato di clandestinità e l'arresto. La '''Bossi-Fini''' supera i centri di accoglienza ('''CDA'''), pensati come aperti e istituiti dalla “''legge Puglia''” del [[1995]], di fatto sostituendoli con “centri chiusi” denominati '''CdI''' (Centri di Identificazione), in cui vengono trattenuti i richiedenti asilo politico <ref name="diritto d'asilo">Il diritto internazionale prevede il trattenimento del richiedente asilo come un fatto eccezionale, ma la Bossi-Fini lo ha trasformato nella regola</ref>.
Nel luglio [[2002]] il governo di centro destra approva la cosiddetta “'''Bossi-Fini'''” (legge n° 189). Questa legge, nettamente peggiorativa della precedente, riduce le possibilità di entrare regolarmente in [[Italia]], rende molto difficoltoso il ricongiungimento familiare e lega il permesso di soggiorno al contratto di lavoro. In pratica la “'''Bossi-Fini'''” sembra voler produrre appositamente clandestinità e quindi docile manodopera, facilmente ricattabile, per gli imprenditori italiani. Secondo tale legge il trattenimento nei '''CPT''' dovrebbe durare 30 giorni più altri eventuali 30 giorni di proroga (nella realtà quei 30 giorni di eventuale proroga divengono la regola e non l'eccezione). Se entro quei 60 giorni il detenuto non viene rimpatriato, è rilasciato con l'obbligo di lasciare il paese ma se non lo fa entro 5 giorni scatta il reato di clandestinità e l'arresto. La '''Bossi-Fini''' supera i centri di accoglienza ('''CDA'''), pensati come aperti e istituiti dalla “''legge Puglia''” del [[1995]], di fatto sostituendoli con “centri chiusi” denominati '''CdI''' (Centri di Identificazione), in cui vengono trattenuti i richiedenti asilo politico <ref name="diritto d'asilo">Il diritto internazionale prevede il trattenimento del richiedente asilo come un fatto eccezionale, ma la Bossi-Fini lo ha trasformato nella regola</ref>.


===”Nuovi” centri per immigrati: CARA e CIE/CPR ===
===”Nuovi” centri per immigrati: CARA e CIE/CPR ===
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