Giusnaturalismo

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Il barone di Münchhausen nell'atto di autosollevarsi, allegoria di un diritto anarchico che trova fondamento nella volontà di coloro a cui è destinato.

Il concetto di giusnaturalismo [1] (dal latino ius naturale, "diritto naturale") identifica quella dottrina della filosofia del diritto secondo la quale l'uomo nasce con dei diritti naturali che non possono essergli tolti. Secondo il giusnaturalismo le regole e i valori della vita sociale e umana sono il risultato di forze su cui l'uomo non ha alcun potere in quanto non sono prodotti da sue decisioni. In altre parole, la legge origina dalla "natura" ed il problema dell'origine del diritto si sposta sul problema di individuare cosa è "natura". Il giusnaturalismo viene solitamente contrapposto alla dottrina del giuspositivismo o positivismo giuridico, che assume che la legge si giustifica di per sé, senza necessità di postulare diritti naturali.

Con Rudolf Stammler il diritto naturale assume un contenuto non più immutabile ma variabile [2].

Anarchismo e giusnaturalismo

Esiste una tradizione anarchica, che va da William Godwin [3] a Pierre-Joseph Proudhon [4], da Pëtr Kropotkin [5] [6] a Murray Bookchin [6], che tenta di dare all'anarchismo un fondamento scientifico e naturale, quindi in qualche modo vicina alle posizioni del giusnaturalismo. Altri, come Michail Bakunin [7], Errico Malatesta [8], Gustav Landauer [9], Erich Mühsam [10], pongono l'accento non sull'ordine naturale delle cose, ma sull'etica e sulla volontà individuale.

Osservazioni di alcuni filosofi del diritto

In Die Theorie des Anarchismus Rudolf Stammler ricorda che «non sappiamo assolutamente nulla di un ordine della convivenza umana ulteriore a quello costituito mediante una regolazione normativa. Ma va anche sottolineato che, comunque ci si voglia rappresentare un tale stare insieme "secondo natura", un progresso culturale non può certo essere ottenuto ritornando a esso o rinunciando genericamente al dominio tecnico-scientifico della natura. Da questo punto di vista, può soltanto auspicarsi una regolazione giusta ed efficace degli istinti naturali; non certo l'eliminazione di ogni regolazione» [11].

Sulla stessa linea di Stammler si pone Hans Kelsen: «Anarchia non significa certamente disordine o assenza di regole; significa soltanto assenza di coercizione e di dominio. Anche la natura [...] è un ordine e va intesa soltanto come ordine. Ma è proprio in questo "ordine naturale" che si manifestano tutte le disuguaglianze tra gli individui; e chi sostiene l'utilità di un tale "ordine naturale" anche per la società, rifiuta ogni ingerenza basata sulla coercizione giuridica e fondata su una volontà umana organizzata, confidando in una armonia naturale» [12].

Massimo La Torre si concentra sul portato volontaristico dell'anarchismo, definito «una forma di giuspositivismo in senso lato» [13]: «Credo che la dottrina giusnaturalista, ovvero il postulato comune alle varie dottrine giusnaturalistiche, contrasti irrimediabilmente con l'anarchismo, in quanto si pone in contraddizione con il principio fondamentale di questo. L'anarchismo pone al vertice della sua scala di valori il principio per cui l'uomo è padrone di se stesso e della sua vita di relazioni, per cui l'uomo è autonomo, nel senso che egli non osserva regole che non siano da esso coscientemente e volontariamente riconosciute e anzi prodotte» [14].

Marco Cossutta presta invece attenzione alla doverosa valutazione delle risultanti dei liberi accordi sulla base dei valori e degli interessi diffusi in una società di liberi ed uguali: «Sono autonomi i soggetti, i quali regolano giuridicamente i propri rapporti tramite il libero accordo; è parimenti autonomo l'intero complesso sociale in cui tali rapporti si situano, poiché è da questo che promanano valori ed interessi (riconducibili alla nozione di luoghi comuni), che ritroveranno istituzionalizzazione nell'accordo, dando vita ad un diritto sociale. Il contenuto valoriale e gli interessi (i luoghi comuni) sono gli indicatori rispetto ai quali la risultante del libero accordo va valutata. Nello specifico di una prospettiva giuridica anarchica i luoghi comuni devono ritrovare valutazione avuto riguardo alla libertà ed all'uguaglianza. La risultante del libero accordo, per quanto sempre rivedibile (da qui l'idea di un diritto fluido), nel momento in cui è istituzionalizzata impone lo stare alla decisione. Si può perciò riconoscere come il diritto anarchico non è il frutto di un atto di potenza, ma, al contrario, di un esperire dialettico. In questo senso si assume che la propensione anarchica alla regolamentazione, se correttamente intesa, sia la più compiuta forma d'esperienza giuridica volta a fondare un diritto sociale» [15].

Note

  1. In una sua opera Guido Fassò fornisce queste definizioni del giusnaturalismo: «È, in senso lato, la concezione di un diritto naturale valido assolutamente, contrapposto al diritto storico, positivo, relativo allo spazio e al tempo» (Guido Fassò, Scritti di filosofia del diritto, volume III, Giuffrè, Milano, 1982, p. 1300). «La dottrina secondo la quale esiste e può essere conosciuto un diritto naturale (ius naturale), ossia un sistema di norme di condotta intersoggettiva diverso da quello costituito dalle norme poste dallo stato (diritto positivo); e questo diritto naturale ha validità di per sé, è anteriore e superiore al diritto positivo, e, in caso di contrasto con quest'ultimo, deve prevalere su esso» (ivi, pp. 1366-1367). «Preso in senso ampio, il termine indicherebbe tutte le dottrine che ammettono il diritto naturale, ossia un sistema di norme valide assolutamente ed eternamente, indipendentemente da quelle positive ed eventualmente in contrasto con esse» (ivi, p. 1240).
  2. «Nell'antichità questo concetto era fondato sulla antitesi di natura e regola (Aristotile), nel Medio Evo sull'antitesi di diritto divino e diritto terreno (Tommaso d'Aquino), nell'età moderna sull'antitesi di ragione e ordinamento coercitivo (da Grotius fino a Rousseau). Ma ora non è possibile considerare il diritto naturale come avente generale validità e immutabilità. Possibile è solo un "Diritto naturale con contenuto variabile" (Stammler). Infatti il diritto si fonda in parte sulla "natura dell'uomo", in parte sulla "natura della cosa". Se la natura dell'uomo è il fattore costante, la natura della cosa è quello variabile, che si oppone a un diritto naturale fuori del tempo e dello spazio. Natura della cosa, quale forma di pensiero giuridico, significa la materia, il materiale del diritto, le "cose reali della legislazione", dunque le condizioni naturali e sociali per intendere le preforme sociali dei rapporti giuridici nella loro essenza, nel loro senso oggettivo da rilevarsi perfino dalle condizioni delle relazioni di vita. [...] Ogni concetto giuridico porta necessariamente in sé i caratteri distintivi del "clima storico" in cui si forma; per lo più resta in precedenza inserito consapevolmente nei confini dello storicamente possibile e in questo senso vincolato alla natura della cosa. [...] La natura della cosa serve a sdrammatizzare perciò l'aspro dualismo fra valore e realtà, fra dovere ed essere, ma non ad eliminarlo. Anche nei confronti della natura della cosa [...] spetta alla idea del diritto dire l'ultima parola (Gustav Radbruch, Introduzione alla scienza del diritto, Giappichelli, Torino, 1961, pp. 102-105).
  3. «Così come questa è comunemente intesa, non è una questione di competenza dell'uomo. La ragione immutabile è il vero legislatore, e a noi conviene di investigare i suoi decreti. Compito della società non è la produzione, bensì l'interpretazione della legge; essa (la società) non può emanare decreti, può solo accertare ciò che la natura delle cose ha già decretato e le cui proprietà derivano irresistibilmente dalle circostanze del caso» (William Godwin, Enquiry concerning Political Justice and its Influence on Modern Morals and Happiness, Penguin, Harmondsworth, 1976, p. 236).
  4. «Poiché la sfera di attività di ogni cittadino è determinata dalla divisione naturale del lavoro e dalla scelta del ramo di attività che ciascuno compie, poiché le funzioni sociali sono tra loro connesse in modo tale da produrre un effetto armonico, l'ordine nasce dall'attività libera di tutti; non vi è necessità di alcun governo. Chiunque ponga la mano su di me per governarmi è un usurpatore e un tiranno; io lo dichiaro mio nemico» (Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d'un révolutionnaire, Parigi, 1849, p. 6).
  5. «Ma è soprattutto nel dominio della morale che l’importanza dominante del principio dell'appoggio mutuo appare in piena luce. Che esso sia il vero fondamento delle nostre concezioni etiche, sembra sufficientemente evidente [...]. Nella pratica del mutuo appoggio, che risale fino ai più lontani principi delll'evoluzione, troviamo così la sorgente positiva e sicura delle nostre concezioni etiche» (Pëtr Kropotkin, Il mutuo appoggio, Anarchismo, Catania, 1979, pp. 178-179). «Vi è una legge generale universale dell'evoluzione organica agente in modo che il mutuo appoggio, la giustizia e la morale siano radicati nell'uomo, con tutta la potenza degli istinti innati» (Pëtr Kropotkin, L'etica, Edigraf, Catania, 1972, p. 29). «La nozione del bene e del male, i ragionamenti sul bene supremo, sono improntati sulla base della natura stessa» (ivi, p. 15).
  6. 6,0 6,1 «Essi credono di evitare il problema spinoso della regolamentazione giuridica di una società anarchica presupponendo che tutto si aggiusti da sé, ex natura, automaticamente, che le "leggi" della convivenza umana cioè siano oggettive (come quelle che reggerebbero gli eventi naturali) e che l'uomo non possa fare altro, in campo morale e sociale, che adeguarvisi» (Massimo La Torre, Anarchismo e giusnaturalismo, in Volontà n. 4, 1990, p. 114).
  7. «La scienza più razionale e più profonda non può individuare le future forme della vita sociale» (Michail Bakunin, Stato e anarchia, Feltrinelli, Milano, 1968, p. 233). «La vita è tutta fuggitiva e passeggera, ma palpitante di realtà e di individualità, di sensibilità, di sofferenze, di gioie, di aspirazioni, di bisogni e di passioni. È essa sola che crea spontaneamente le cose e tutti gli esseri reali. La scienza non crea nulla; constata e riconosce solamente le creazioni della vita» (Michail Bakunin, Dio e lo stato, RL, Pistoia, 1970, p. 76).
  8. «Checché possano pensare altri anarchici, io respingo tanto il giusnaturalismo del settecento, quanto lo scientificismo dell'ottocento; e soprattutto non sono un dommatico. Io non credo nell'infallibilità della Scienza, né nella sua capacità di tutto spiegare, né alla sua missione di regolare la condotta degli uomini [...]. Io credo solo nelle cose che possono essere provate; ma so benissimo che le prove sono cosa relativa, e sono infatti, continuamente superate ed annullate da altri fatti provati; e quindi credo che il dubbio debba essere la posizione mentale di chiunque aspira ad avvicinarsi sempre più alla verità, o almeno a quel tanto di verità che è possibile raggiungere» (La fede e la scienza, in Pensiero e Volontà, settembre 1924).
  9. «Socialismo è la tensione di volontà di uomini uniti al fine di creare il nuovo per amore di un ideale» (Gustav Landauer, Aufrufzum Sozialismus, Marcan-Block, Colonia, 1923, p. 4). «In natura non v'è bene né ragione» (Gustav Landauer, Gustav Landauer im "Sozialist", Suhrkamp, Francoforte, 1986, p. 304). «Quando dico che non c'è alcun ordine morale dell'universo, intendo dire che la morale non è qualcosa che è innestato nelle cose o nelle anime dalla natura o da dio, bensì un fenomeno che si è costituito attraverso la storia del genere umano» (ivi, p. 304). «Altri sostengono che la morale sia un qualcosa di misterioso, che si trova nell'intimo di ogni uomo e dice a questo cosa gli è lecito e cosa no [...]. Va però notato che tale concezione non regge all'osservazione storica. Tutto ciò che oggi vale come morale è stato una volta, in tempi passati, immorale» (ivi, p. 281).
  10. «Che il socialismo debba subentrare al capitalismo trova il suo fondamento non nella logica pratica dell'economia utilitaria, bensì nella coscienza morale del giusto» (Erich Mühsam, Befreiung der Gesellschaft vom Staat, Kramer, Berlino, 1975, pp. 16-17). «Il sistema economico del capitalismo non può confutarsi solo con la logica e con la dottrina imbottita di scienza del materialismo storico» (ivi, p. 14).
  11. Rudolf Stammler, La teoria anarchica, Carrara, 2026, p. 21
  12. Hans Kelsen, Sozialismus und Staat. Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus, Verlag von C. L. Hirschfeld, Lipsia, 1920, p. 53
  13. Massimo La Torre, Anarchismo e giusnaturalismo, in Volontà n. 4, 1990, p. 113
  14. Massimo La Torre, Anarchismo e giusnaturalismo, in Volontà n. 4, 1990, p. 110
  15. Marco Cossutta, Errico Malatesta. Note per un diritto anarchico, Collana in/Tigor, Edizioni Università di Trieste, 2015, p. X

Bibliografia

  • M. Cossutta, Anarchismo e diritto. Le componenti giusnaturalistiche del pensiero anarchico, CoopStudio, Trieste, 1987

Voci correlate

Collegamenti esterni